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ISSN 2038-8527

La disciplina fiscale della prima adozione dei principi contabili internazionali

Pierpaolo Lipardi Fascicolo n°20 2015

La classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari: alcuni profili ancora critici

L’art. 20 del D.Lgs. n. 91 del 2014 ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005 ampliando l’ambito dei soggetti che hanno la facoltà di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio. Di fatto, per effetto di questa modifica, la possibilità di adottare gli IAS/ IFRS nel bilancio di esercizio rimane preclusa alle sole società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e alle società assicurative diverse da quelle che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea e non redigono un bilancio consolidato. Il D.Lg. n. 38 del 2005 è stato, successivamente, modificato anche dall’art. 9 del D.Lgs. n. 139 del 2015 che ha ampliato il novero dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali. Si ripropone, pertanto, l’esigenza di analizzare la disciplina fiscale della prima adozione degli IAS/IFRS (first time adoption c.d. FTA). Il seguente articolo esamina alcuni profili critici del regime delle classificazioni e delle valutazioni degli strumenti finanziari operate in sede di FTA. In particolare, si verifica la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011 – che regola le riclassificazioni degli strumenti finanziari “in una delle altre categorie previste dallo IAS 39” – anche alle classificazioni operate in sede di FTA; si analizza, inoltre, la portata del regime di “continuità” delle “operazioni pregresse diversamente valutate” di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2009.