La legittimazione del fiduciante all’esercizio delle azioni ex contractu
Il presente articolo, muovendo dal principio emesso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.24772 del 2008, in tema di azioni ex contractu esperibili dal mandante di un mandato senza rappresentanza, si interroga sull’applicabilità del principio alle azioni esperibili dal fiduciante verso il terzo contraente del rapporto concluso da società fiduciaria statica operante ex L. 1966/1939 a nome della società fiduciaria e per conto e su istruzione del fiduciante. Le motivazioni poste dalla Suprema Corte a fondamento della interpretazione limitativa per la quale l’espressione diritti di credito di cui all’art. 1705 c.c., comma 2, debba circoscriversi al solo esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento), dimostrano la non completa riconoscibilità al tipo del mandato senza rappresentanza del rapporto fiduciario con società istituzionalmente e professionalmente operante quale fiduciaria, e, come tale, riconoscibile da ogni terzo quale mera detentrice di diritti di effettiva titolarità di altri. L’inapplicabilità del principio limitativo a simile rapporto fiduciario, oltre a trovare sostegno nell’ormai pacifica applicabilità alla fattispecie della c.d. fiducia germanistica, consentirebbe di risolvere le problematiche processuali che altrimenti costringono la società fiduciaria ad agire quale sostituto processuale atipico del propio fiduciante in azioni che la pratica dimostra essere spesso rivolte verso società del medesimo gruppo di riferimento della fiduciaria attrice.