Evoluzione dello scambio di informazioni: primo inquadramento sistematico alla luce del decreto attuativo della Direttiva 822 del 25 maggio 2018 del Consiglio europeo (c.d. “DAC 6”)
A fronte dell’operatività dei contribuenti su mercati sempre più globalizzati, la potestà tributaria dei singoli stati, fondata sul principio di territorialità, ha mostrato evidenti limiti nella tutela degli interessi erariali dei singoli Paesi. A tutela della “ragion fiscale”, ossia del diritto di ogni Paese di determinare la “giusta imposta” dovuta dai propri contribuenti, in base all’accertamento della loro effettiva capacità contributiva prodotta worldwide, è intervenuto lo scambio di informazioni, rafforzato dalla sostanziale abolizione del segreto bancario. Ad esito della stratificazione delle direttive comunitarie in materia di scambio dell’informazione, agli elementi quantitativi si sono aggiunte informazioni qualitative che hanno reso il tono dell’informazione sempre più indiziario. In questo quadro, il legislatore comunitario, con l’intento di perseguire l’obiettivo della trasparenza mediante gli smenti per la comunicazione dei meccanismi di elusione individuati dall’Action 12 (c.d. Mandatory Disclosure Rules – “MDR”) del piano d’azione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (“BEPS”), ha adottato la direttiva DAC 6. Tale direttiva mira ad arricchire il quadro delle informazioni a disposizione delle amministrazioni fiscali con elementi di carattere previsionale fondati sulla nuova nozione di “meccanismo transfrontaliero” e sui conseguenti obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari e dei contribuenti che, al riguardo, assumono un ruolo di ausiliari del fisco, con le opportune garanzie contro il rischio di autoincriminazione. Gli intermediari si distinguono tra “promoter”, che hanno pianificato l’intero meccanismo transfrontaliero e “service provider” che concretamente attuano tale meccanismo. Tale obbligo consegue allo “standard di conoscenza” che tali intermediari hanno maturato nel pianificare, o nell’implementare, il meccanismo transfrontaliero. In assenza di un intermediario tenuto all’obbligo di comunicazione, tale onere cadrà in capo al “contribuente pertinente”, che sia formalmente parte o meno della transazione, ove il meccanismo transfrontaliero gli assicuri un beneficio fiscale nella propria giurisdizione. Gli intermediari ed il contribuente hanno l’onere di intercettare e comunicare i meccanismi transfrontalieri ancor prima che questi producano i “vantaggi fiscali” sperati. Questi ultimi consistono, non sono in un’“abusivo” abbattimento del carico fiscale ma anche nelle manovre volte a nascondere il beneficiario effettivo di un flusso reddituale, al fine di invalidare il sistema dello scambio di informazioni fondato sul CRS. Rimangono esclusi dall’obbligo di comunicazione quegli intermediari che svolgendo solo funzioni routinarie non si qualificano né come “promoter” né come “service providers”; essi, infatti, non hanno accesso alla visione dell’intero meccanismo. Si evidenzia che, l’intermediario possano comunque individuare alcuni hallmarks nell’ambito delle informazioni raccolte sia in sede di adeguata verifica della clientela, ai fini della normativa antiriciclaggio, o in sede di isttoria dell’affidamento o nell’ambito delle differenti attività in cui si concretizza la sua attività. L’insieme di questo patrimonio informativo deve pertanto essere “messo a sistema” affinché l’intermediario possa adempiere con efficacia ai nuovi obblighi di comunicazione introdotti. Tutto ciò determinerà la necessità, per gli intermediari, di rivedere i modelli organizzativi vigenti e di riformare le procedure sinora adottate. La portata della nuova normativa è tale, che in questa sede si è preferito limitarsi ad una lettura coordinata dell’Action 12, della Direttiva DAC 6 e della bozza di Decreto Legislativo di trasposizione da parte del da parte del Consiglio dei Ministri, con la speranza che questo elaborato possa semplificare la concreta adozione della DAC 6 da parte degli operatori.