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ISSN 2038-8527

Il trattamento fiscale ai fini IVA dei servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento

Clara Farella Fascicolo n°50 2021

Brevi note a margine di una recente interpretazione della CGUE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nell’ambito della causa C-231/19, è tornata a pronunciarsi sulla enigmatica questione relativa alla disciplina Iva delle operazioni complesse, affermando che la prestazione resa attraverso una piattaforma elettronica da un terzo a favore di una società di gestione di fondi, che comprende nel contempo sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi, deve essere considerata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, economicamente inscindibile, sicché essa deve essere assoggettata ad un unico trattamento impositivo che non può essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalentemente gestiti dalla società. Ne consegue che, per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE, i servizi forniti da un terzo devono avere l’effetto di adempiere alle specifiche ed essenziali funzioni del servizio di gestione di un fondo comune d’investimento.