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ISSN 2038-8527

Brevi note sul concorso parziale dei dividendi nella determinazione dell’imponibile delle banche ai fini Irap nella sentenza di rigetto della Consulta

Giuseppe Corasaniti Fascicolo n°59 2022

Con la sentenza n. 12, depositata il 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, discostandosi con rigore dalle conclusioni poste dal giudice rimettente a fondamento della sua ordinanza. In particolare, la Consulta ha precisato che la riduzione al 50 per cento dei dividendi – prevista dalla sopracitata disposizione – mira principalmente ad evitare, nel passaggio dal precedente regime, che escludeva l’imponibilità dei dividendi, a quello legato al principio di derivazione rafforzata, un eccesso d’imposizione dei dividendi stessi. La ratio della norma, dunque, non è quella di assoggettare ad imposizione i soli dividendi da trading, il cui importo effettivo sarebbe ricavabile dal bilancio. La pronuncia, inoltre, si lascia apprezzare altresì per il duro “monito” rivolto al giudice rimettente, il quale, in modo del tutto assertivo, ha escluso l’applicabilità all’Irap della Direttiva Madre- Figlia.