Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo Iva anche per il “Rappresentante” del Gruppo. Confronto tra Gruppo Iva e liquidazione Iva di Gruppo
Con risposta n. 355/2021, l’Agenzia delle Entrale si è occupat adel divieto di compensazione orizzontale previsto per i “partecipanti” al Gruppo Iva, divieto ritenuto dal Contribuente non operante nei confronti del “Rappresentante” del Gruppo, anche sulla base del rinvio contenuto nell’articolo 70duodecies alla disciplina della liquidazione Iva di gruppo. Nella risposta ad interpello l’Amministrazione si è concentrata, dapprima sulle differenze soggettive che intercorrono tra Gruppo Iva e liquidazione Iva di gruppo, per poi esaminare le specifiche caratteristiche dei singoli partecipanti alle due diverse procedure «in termini di responsabilità», giungendo alla conclusione – non completamente condivisibile nelle motivazioni – di ritenere operante anche nei confronti del “Rappresentante” il divieto di compensazione orizzontale previsto con riferimento ai “partecipanti” al Gruppo.