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ISSN 2038-8527

Il “Fair Value at inception” degli strumenti finanziari derivati

Giuseppe Iannaccone Fascicolo n°17 2014

Il concetto di valore ‘equo’ al vaglio della giurisprudenza penale di merito e di legittimità

Nel considerare possibili profili di responsabilità penale connessi alla stipulazione di strumenti finanziari derivati – tema sempre più rilevante nell’attività investigativa delle Procure italiane – è indispensabile muovere da una esatta comprensione del concetto di fair value iniziale. In particolare, a prescindere dal fatto che un fair value positivo per l’intermediario e negativo per il cliente non può in alcun modo considerarsi contra jus, dovrà comunque tenersi conto del fatto che il fair value iniziale rappresenta un valore meramente astratto, che non ha nulla a che fare con il concreto risultato finale dello strumento finanziario derivato e che non può essere, pertanto, in alcun modo valutato quale reale voce di profitto o di danno. Tale conclusione risulta essere stata suffragata dalla più recente Giurisprudenza, anche di legittimità.