La documentazione necessaria per l’applicazione di esenzioni e sgravi a favore dei non residenti
Uno degli aspetti critici del ruolo di sostituto o responsabile d’imposta assolto dagli intermediari finanziari italiani è costituito dall’acquisizione della documentazione (spesso in forma di autocertificazione) idonea a documentare che gli investitori non residenti possiedono i requisiti per beneficiare di eventuali riduzioni o esenzioni d’imposta in Italia. È responsabilità dell’intermediario raccogliere la documentazione sufficiente a consentirgli di astenersi dall’operare in tutto o in parte le ritenute e le imposte sostitutive sui proventi corrisposti a non residenti. È quindi normale che l’intermediario aspiri ad operare in un ambiente normativo che garantisca certezza e si doti di procedure che limitino al minimo il rischio di inadempimenti. L’Amministrazione finanziaria ha da tempo ribadito che i sosti- tuti d’imposta non hanno alcun obbligo di verificare l’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti una volta che abbiano acquisito la documentazione necessaria. Oggi, però, non tutti gli intermediari ritengono che l’autocertificazione del cliente li liberi da qualsiasi responsabilità. Infatti, rispetto all’epoca in cui fu emanata la prassi citata, il coinvolgimento degli intermediari è molto aumentato: la normativa antiriciclaggio impone loro obblighi di adeguata verifica della clientela; la disciplina dello scambio automatico d’informazioni prevede regole molto dettagliate per individuare l’effettiva residenza fiscale del cliente; ma soprattutto la circolare della Banca d’Italia 263 del 2006 dà per scontato che la banca sia dotata di procedure volte alla prevenzione dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela. Pertanto, in quanto campo come in altri, sorgono spesso conflitti con la clientela che pretende che l’intermediario – che è personalmente responsabile delle violazioni commesse nel suo ruolo di responsabile o sostituto d’imposta – si astenga dall’operare ritenute od imposte sostitutiva, anche in situazione in cui l’intermediario stesso ha fondato motivo di ritenere che l’autocertificazione del cliente non sia veritiera. Può̀ quindi essere utile, provare a fare il punto sulla complessa materia, traendo spunto da una recente risposta ad un interpello sullo specifico caso dei proventi corrisposti da fondi immobiliari italiani ad investitori istituzionali non residenti. La legge e la prassi individuano, caso per caso, contenuto, modalità, tempistica di produzione all’intermediario e validità della documentazione.
La documentazione che il contribuente non residente deve pro- durre all’intermediario finanziario per beneficiare degli sgravi d’imposta previsti dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni varia a secondo delle norme applicabili e della prassi che si è venuta consolidando nel tempo. In estrema sintesi: – esistono tre diverse tipologie di documentazione:
1) l’autocertificazione in formato libero con cui il contribuente attesta di non essere residente in Italia (art. 23 del Testo unico);
2) l’autocertificazione secondo un modello approvato con decreto ministeriale con cui il contribuente attesta di essere residente in uno degli Stati che concedono lo scambio d’in- formazioni elencati nel Dm. 4 settembre 1996 (articolo 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 239 del 1996); 3) la specifica documentazione richiesta per l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia; – le tre tipologie di attestazione hanno diversi periodi di validità con l’effetto di rendere gravoso il compito dell’intermediario tenuto a verificare la scadenza delle richieste di esonero o sgravio;
– inoltre vi sono particolarità di cui si deve tener conto con riferimento:
a) all’autocertificazione richiesta per i cosiddetti “investitori istituzionali” di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 239 del 1996;
b) all’autocertificazione e alle attestazioni necessarie per fruire dell’esenzione degli interessi sui finanziamenti a medio lungo termine concessi da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza; c) all’attestazione richiesta per i fondi pensione e gli OICR residenti all’estero e soggetti a vigilanza prudenziale che percepiscono proventi da fondi immobiliari italiani (art. 7, comma 3, Dl. 351 del 2001). Esaminiamo separatamente le specifiche tematiche.