La nozione di strumento finanziario nella normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR)
Maurizio Bastianelli
Fascicolo n°35 2018
La normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR) e le Linee guida del Ministero dell’Economia e delle finanze utilizzano il termine “strumento finanziario” per individuare l’oggetto dell’investimento nel PIR. Tuttavia né la normativa, né le Linee guida offrono una precisa indicazione della nozione di strumento finanziario accolta ai fini PIR. Eppure essa assume una funzione importante, in quanto in grado di definire il perimetro dei valori che possono formare oggetto del PIR cui collegare le relative esenzioni fiscali. Per l’Agenzia delle entrate (Circolare 3/E del 26 febbraio 2018) occorre fare riferimento alla definizione dell’art. 1 del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)