La rilevanza sostanziale della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi
Silvia Marinoni
Fascicolo n°47-48 2020
La Corte di cassazione, con le sentenze in commento, applicando i criteri ermeneutici della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei Trattati (artt. 31 e 32), in tema di doppia imposizione internazionale, giunge a ritenere che i benefici previsti dall’art. 10 della Convenzione Italia-Giappone (ratificata con la L. n. 855/1972), al fine di contrastare le pratiche volte a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, siano attribuibili – sebbene la norma non vi faccia testuale riferimento – al “beneficiario effettivo”, espressione questa esplicitamente introdotta solo nei Modelli di Convenzioni OCSE successivi.