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ISSN 2038-8527

Le possibili “conseguenze provvedimentali” del rimborso parziale: brevi note a margine di una recente pronuncia della Corte di cassazione

Stefano Zagà Fascicolo n°47-48 2020

Contrariamente a quanto sembrerebbe affermare la Suprema Corte nella sentenza in commento, si è dell’avviso che un provvedimento di rimborso parziale, privo di qualsiasi indicazione espressa in merito alla “sorte” delle somme (chieste a rimborso, ma) non rimborsate, andrebbe inteso, con specifico riferimento a queste ultime, come (implicitamente) inclusivo di un contestuale provvedimento di rifiuto “espresso” di restituzione (impugnabile entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla relativa conoscenza ex artt. 19 e 21, co. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992), salvo il caso in cui nel contenuto del provvedimento di rimborso parziale siano presenti elementi in grado di far desumere una sua natura solo “interlocutoria” relativamente a tali somme non rimborsate.