L’esenzione IVA dei servizi in materia bancaria e finanziaria
Profili evolutivi alla luce della prassi dell’Amministrazione finanziaria (con postilla sul principio di proporzionalità)
L’Agenzia delle Entrate con tre distinte risposte ad interpello (due rese lo scorso 17 settembre 2020 e la terza il 29 dicembre scorso) è intervenuta su differenti, seppur affini, profili relativi ai limiti dell’esenzione IVA delle operazioni finanziarie. I contributi offerti hanno il pregio di riprendere gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e dalla precedente prassi dell’Amministrazione finanziaria, consentendo all’interprete di recuperare un quadro sufficientemente omogeneo, tanto più rilevante nel contesto attuale, caratterizzato dalla sempre maggiore innovazione dei servizi resi nel mercato finanziario e bancario. Tali documenti di prassi consentono, quindi, di sviluppare una riflessione in merito alla corretta applicazione del regime di esenzione IVA in caso di erogazione di innovative modalità di erogazione dei servizi (o di nuovi servizi?) in materia finanziaria. Il baricentro della riflessione in materia è rappresentato, come tradizionalmente suggerito dalla Corte di Giustizia, dalla verifica di coerenza delle esenzioni previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come recepita negli Stati membri dell’Unione, nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, nel cui contesto è centrale (e fondamentale) sia la corretta attuazione del principio di neutralità, sia l’attenzione al rispetto della ratio delle esenzioni previste dalla Direttiva. Un ulteriore tema di natura interpretativa è suggerito dalle considerazioni che possono essere sviluppate in merito alla centralità del principio di proporzionalità nel procedimento tributario; è interessante interrogarsi se tale principio, il cui spettro applicativo si estende dalla materia sanzionatoria a quella procedimentale (di accertamento) può interessare (in qualche forma) anche il procedimento tributario di consulenza a cui è pienamente ascrivibile l’istituto dell’interpello.