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ISSN 2038-8527

Nota a Cass., Sez. III, n. 15449, 15 aprile 2015

Giuseppe Iannaccone Fascicolo n°19 2015

Attraverso la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha astrattamente ritenuto applicabile il nuovo art. 131-bis c.p. – non punibilità per particolare tenuità del fatto – alla commissione dei reati tributari. Nel definire il caso concretamente sottoposto al loro esame, tuttavia, i Giudici di Legittimità, pur ritenendo la nuova esimente suscettibile di applicazione retroattiva, hanno altresì chiarito che la concreta utilizzabilità dell’art. 131-bis c.p. non si deve fondare su una semplice valutazione di tenuità della condotta; la concessione della causa di non punibilità, piuttosto, deve intendersi subordinata ad un più generico apprezzamento di gravità, da effettuarsi caso per caso.