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ISSN 2038-8527

Novità in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Claudio Vicinanza e Ignazio La Candia Fascicolo n°50 2021

La Direttiva DAC 6, che cronologicamente è l’ultima Direttiva che modifica la DAC 1, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, è stata implementata nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo del 30 luglio 2020, n. 100. A compendio dell’assetto normativo, il 20 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2020 recante la definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui Reportable Cross-Border Arrangements soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate; inoltre, il 26 novembre 2020 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 364425, recante modalità e termini di comunicazione delle informazioni. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Circolare esplicativa (ad oggi i.e. 19 gennaio in bozza) che, oltre ad intervenire sugli aspetti definitori della disciplina, ha commentato uno dei temi centrali della normativa ossia quello del Main Benefit Test (MBT). In estrema sintesi, nell’impostazione data nella bozza di Circolare, il secondo elemento caratterizzante il MBT attiene alla modalità di calcolo del vantaggio principale che è affidata ad una formula matematica che pone in relazione il vantaggio fiscale conseguibile con l’insieme dei vantaggi (fiscali ed extrafiscali) derivanti dall’attuazione del meccanismo.
Ad oggi, permangono alcuni dubbi applicativi: segnaliamo, ad esempio, le possibili problematicità derivanti dal rapporto fra gli obblighi di segnalazione ai fini DAC 6 e il principio di riservatezza della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione ai sensi della DAC 6 e, al contempo, sussistano indizi per l’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). Ed ancora, per quanto concerne gli elementi assunti alla base del confronto richiesto ai fini dell’applicazione del criterio del Main Benefit Test, si evidenzia come vi sia una assenza di uniformità tra gli stessi. Infatti, da un lato, il “valore” del vantaggio fiscale, per quanto di non immediata quantificazione, risulta essere comunque determinabile, dall’altro, la quantificazione dei vantaggi extra-fiscali può essere invece non univoca (i.e. si pensi a come quantificare i vantaggi ottenibili in termini di semplificazione della struttura organizzativa che, per loro natura, non si esprimono in risultati economici immediatamente * quantificabili).