Operazioni di rimpatrio e modello 770: i limiti alla riservatezza del mandato fiduciario
All’indomani della conclusione delle operazioni di rimpatrio (a fronte del cd. “Scudo fiscaleter” previsto dall’art. 13 bis del d.l. n. 78 del 2009) gli intermediari finanziari, comprese le società fiduciarie, hanno dovuto fare i conti con gli adempimenti imposti dall’Amministrazione finanziaria, consistenti nello specifico nell’ottemperanza degli oneri di comunicazione, anche in maniera nominativa, dei dati relativi ai rapporti intrattenuti tramite gli intermediari medesimi. Ciò si è posto parzialmente in contrasto, oltre che con la garanzia della riservatezza tipica del mandato fiduciario, anche con la caratteristica della segretazione dei conti aperti appositamente per le operazioni di rimpatrio; nella confusione della normativa e della prassi di riferimento, seppur Assofiduciaria abbia cercato di apportare dei chiarimenti in merito, gli intermediari in molte fattispecie non hanno mantenuto un comportamento univoco, generando così molteplici discordanze.