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ISSN 2038-8527

Recenti pronunciamenti dell’Amministrazione finanziaria in tema di tassazione dei proventi derivanti da fondi immobiliari partecipati da soggetti non residenti

Olivia M. Zonca e Angelica Carlucci Fascicolo n°44-45 2019

Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle entrate ha fornito diverse risposte a istanze di interpello in merito all’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari italiani da parte di determinati soggetti non residenti, in particolare OICR. Al fine di assicurare una concreta applicazione di tale regime di esenzione, l’amministrazione finanziaria aveva chiarito nella Circolare del 9 marzo 2011, n. 11 che si dovesse fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti tali investitori e che l’esenzione fosse applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentassero le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani: al fine di beneficiare del regime di non imponibilità dei proventi, ai suddetti investitori esteri si richiedeva di autocertificare la propria residenza, nonché per disincentivare comportamenti elusivi volti ad usufruire del regime di esenzione, si richiedeva all’investitore di autocertificare il periodo di possesso delle quote. Negli anni si è venuto a creare quindi un quadro del regime in parola caratterizzato da un ambito oggettivo e soggettivo ben delineato, ma carente dal punto di vista procedurale: con la Risposta n. 430 del 25 ottobre 2019 l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni interessanti spunti sotto questo profilo.