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ISSN 2038-8527

Un revirement della Corte di Cassazione torna a considerare l’imposta di registro come una “imposta d’atto” ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del TUR

Paolo Stizza Fascicolo n°29 2017

L’art. 20 del Testo Unico sull’imposta di registro sembra aver abbandonato, si auspica definitivamente, la artificiosa veste di norma a finalità antielusiva generale, per ritrovare la sua autentica funzione interpretativa degli effetti giuridici, rectius civili, degli atti sottoposti a registrazione. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di riqualificazione, non potrà spingersi oltre lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, stante l’assoluta irrilevanza di possibili collegamenti funzionali, ovvero economici, in concomitanza di più atti autonomamente registrati. Questo, l’apprezzabile principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054, nella speranza che, con essa, si possa chiudere un triste capitolo della giurisprudenza nazionale.